Statuto
1. Denominazione
Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata “Unione Sportiva Dilettantistica Spinese Oratorio”, in breve “USD Spinese Oratorio” d’ora in poi “Associazione”.
2. Sede e durata
La sede dell’Associazione è nel Comune di Spino d’Adda, CAP 26016, in Via Roma 19.
L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.
Il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; in tal caso detta modifica può essere disposta anche con delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci secondo le maggioranze indicate nel presente Statuto.
3. Scopo
L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.
L’Associazione ha per oggetto e scopo l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ed in particolare delle seguenti attività e discipline sportive:
- calcio, pallavolo, ciclismo, atletica leggera, ginnastica e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- altri sport dilettantistici individuali e di squadra che verranno definiti dal Consiglio Direttivo, disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi.
L’associazione potrà anche organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto.
L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della FIGC, della FIPAV, del CSAIN, della FIDAL e del CSI nonché, in caso di esercizio di un’altra attività o disciplina sportiva, dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI.
La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo statuto e ai regolamenti della FIGC, della FIPAV, del CSAIN, della FIDAL e del CSI nonché, in caso di esercizio di un’altra attività o disciplina sportiva, dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge. Le attività diverse vengono deliberate dal Consiglio Direttivo anche nel rispetto di eventuali linee guida indicate all’Assemblea dei soci.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà infatti:
- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;
- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l’uso ovvero l’utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l’allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell’ambito dei programmi delle Federazioni sportive;
- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l’acquisizione di nuove concessioni per l’esercizio dell’attività sportiva e ricreativa;
Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.
Nella propria sede e nei locali a sua disposizione, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci.
L’associazione potrà effettuare erogazioni liberali o donazioni ad altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio o a altri enti con cui condivida lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo e potrà accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale.
I colori dell’associazione sono il blue, il verde e il rosso.
L’associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.
4. Soci
Il numero dei Soci è illimitato.
Possono essere Soci della Associazione le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica. Nel caso di enti, quest’ultimi non possono essere riconosciuti come soci se trattasi di Enti già iscritti nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
La qualifica di Socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo, lo Statuto e le Norme delle Federazioni o Discipline associate o Enti di promozioni a cui l’Associazione è affiliata.
In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo ed al pagamento della quota associativa.
Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l’Associazione, si intende a tutti gli effetti quello comunicato con la domanda di adesione; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.
5. Diritti e doveri dei Soci
Tutti i Soci hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
Dal momento dell’ammissione, i Soci hanno:
- il diritto a partecipare alle attività associative;
- il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
- il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- il dovere di rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- il dovere di versare le quote associative e i contributi secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, fermo restando che la quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte;
- il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l’Associazione aderisce.
- il dovere di osservare una condotta irreprensibile, conformandosi in particolare ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione e degli Organismi affilianti presso i quali l’Associazione è stata riconosciuta.
La quota sociale è periodicamente versata dal Socio a sostegno economico dell’Associazione; essa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile.
Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante l’esercente la potestà parentale.
Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
6. Decadenza dei Soci
La qualifica di Socio non è temporanea e perdura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
per decesso;
per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
per decadenza, che consegue al ritardo nel pagamento della quota associativa per un tempo superiore a quello fissato con apposita delibera dal Consiglio Direttivo;
per radiazione o espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale.
Il Socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.
Limitatamente ai provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione adottati dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso entro trenta giorni alla Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva.
7. Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo;
l’organo di controllo qualora richiesto dalla legge o deciso dall’assemblea in sede di rinnovo cariche.
8. Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta:
- dal Consiglio Direttivo ogni volta che la maggioranza dei membri lo ritenga necessario;
da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative e che all’atto della richiesta al Consiglio Direttivo ne propongono l’ordine del giorno.
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire almeno 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e con almeno una delle seguenti modalità: comunicazione scritta agli soci a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, sms, raccomandata (anche a mano) riunione e nel medesimo termine pubblicata sul sito web sociale ove esistente.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo e nelle modalità atte a garantire la massima partecipazione dei soci.
L’Assemblea può avvenire parzialmente o totalmente attraverso mezzi di telecomunicazione ed è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall’organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento delle quote associative annuali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all’Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
9. Validità delle Assemblee
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
L’Assemblea ordinaria delibera:
- la nomina del presidente e dei componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- sugli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti ivi compresi i modelli organizzativi;
- sulla nomina e revoca, qualora previsto, dei componenti dell’organo di controllo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sul diniego di ammissione del Socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- in merito all’individuazione delle attività diverse che possono essere svolte dall’Associazione nei limiti consentiti dalla legge;
- sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto;
- su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- sulle eventuali impugnazioni delle delibere di radiazione o espulsione comminate ai soci dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria può essere convocata anche su richiesta al Consiglio Direttivo di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; qualora il Consiglio Direttivo non dovesse provvedere alla convocazione, questa può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
11. Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;
- modifica della veste giuridica in società sportiva nonché operazioni di fusioni e incorporazioni societarie qualora necessarie per l’ampliamento delle attività statutarie;
L’Assemblea straordinaria può essere richiesta anche da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta e, laddove gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
12. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 30 membri, ivi compreso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio ambito un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere; queste ultime due cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona.
Potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza del componente che nel corso dell’esercizio sociale che sia risultato assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive.
Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, salvo quanto previsto dal comma successivo, deve essere convocata l’assemblea degli associati per surrogare i mancanti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa il numero dei componenti diventi inferiori a tre. In questo caso il presidente o un consigliere dovrà convocare l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo entro quindici giorni.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Costituisce motivo di decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo l’essere in condizioni di incompatibilità previste dalla legge per il settore sportivo dilettantistico.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso, di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì in videoconferenza con le medesime modalità previste per l’Assemblea dei Soci.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
13. Compiti del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, compiendo tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.
Il Consiglio Direttivo ha in particolare il compito di:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell’associazione;
- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
- fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all’anno e chiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività associativa da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci;
- la gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- le decisioni inerenti la stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell’eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi;
- l’instaurazione e la regolamentazione di rapporti per lo svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari, ivi incluse le decisioni in merito alle tipologie di spese e le attività che possono essere oggetto di rimborso, nonché le condizioni e i limiti massimi dei rimborsi stessi.
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, anche tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
14. Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
In caso di urgenza che non consenta la tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo.
In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente i compiti e le funzioni dello stesso saranno svolti dal Vicepresidente il quale opererà unitamente al Consiglio Direttivo.
15. Vicepresidente e Segretario
Il Vicepresidente ha le seguenti funzioni:
- sostituire nelle funzioni il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- subentrare al Presidente nei casi previsti dallo Statuto sociale;
- svolgere ogni altra funzione allo stesso delegata dal Presidente e dal Consiglio direttivo.
Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente o dal Tesoriere.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo ambito un Tesoriere a cui conferire i seguenti compiti:
provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento;
presiedere alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
16. Organo di controllo
L’organo di controllo, se previsto per legge o nominato per scelta dell’Assemblea, può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.
17. Tesserati dell’Associazione
Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive che rappresentano l’oggetto di cui al precedente articolo 3 devono essere tesserati alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l’associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.
Il tesseramento avverrà per mezzo dell’associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l’associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla federazione o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.
Tutti i tesserati dell’associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
18. Bilancio
Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione Assembleare.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.
Il bilancio preventivo deve informare sugli impegni che si prevede che l’associazione sosterrà nell’esercizio successivo a quello appena chiuso e sulle risorse che si utilizzeranno per farvi fronte.
Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti i soci, copia del bilancio stesso.
19. Anno sociale
L’anno sociale inizia 1° luglio e termina il 30° giugno dell’anno solare successivo.
20. Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote annuali o periodiche dei soci;
- da tutti gli introiti che possono provenire all’Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
- contributi ordinari o straordinari dei soci;
- da eventuali rendite patrimoniali;
- eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali;
- eventuali proventi dell’attività ricreativa;
- eventuali contributi, liberalità, donazioni e lasciti di privati o enti pubblici;
- da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell’associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.
21. Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;
- dai trofei vinti dall’Associazione.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È inoltre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
22. Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altra associazione con finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
23. Clausola compromissoria
Tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e l’Associazione oppure con gli Organi sociali, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri nominati dall’Assemblea dei soci. In caso di mancata nomina, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.
La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base agli Statuti delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui l’Associazione partecipa sono demandate a specifici organi di composizione delle liti.
24. Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la Associazione sarà affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.